La condotta della madre affidataria che, per preservare l’interesse morale e materiale della minore, abbia solo in un occasione impedito al padre di portare con sé la figlia minore nei tempi e nei modi previsti dal provvedimento di separazione ( nello specifico a causa del forte mal di denti che aveva colpito quest’ultima), non integra il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.
Il comportamento punito ex art. 388 c.p., infatti, si realizza nel caso di condotte e comportamenti idonei a vanificare lo scopo del provvedimento del giudice, in particolare incidendo in maniera sensibile sulla qualità della prosecuzione dei rapporti tra il genitore non affidatario ed il figlio minore e quindi frustrando le legittime pretese del genitore non affidatario.
Corte di cassazione, Sez. VI Penale – Sentenza 18 marzo 2010, n.10701
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