La Corte di Cassazione chiarisce come il provvedimento di assegnazione della casa coniugale sia subordinato alla presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi.
Pertanto in assenza di questi presupposti la casa in comproprietà non può essere assegnata dal giudice della separazione o del divorzio, restando soggetta (l’abitazione) alle norme sulla comunione salvo che non esistano eventuali accordi di natura negoziale intercorsi in sede di separazione che dispongono diversamente.
Corte di cassazione – Sentenza 13 gennaio 2012 n. 387.