Nel caso in cui il danno conseguente alla inesatta esecuzione della prestazione medica sia rappresentato dalla morte del paziente, sorge in capo agli eredi il diritto al risarcimento del danno.
Gli eredi possono innanzitutto chiedere il risarcimento del danno alla propria integrità psico – fisica (danno biologico e/o danno morale) conseguente alla morte del prossimo congiunto (il cd. danno iure proprio).
Naturalmente gli eredi hanno l’onere di provare il danno iure proprio con specifiche perizie medico – legali.
Per quanto concerne invece la risarcibilità in capo agli eredi del danno (la morte) subìta dalla “ vittima ” (il cd danno iure ereditatis), vi è stato un lungo dibattito sia in dottrina che in giurisprudenza.
Ad oggi si distingue tra la perdita istantanea della vita e le lesioni con successivo esito mortale.
Solo nella seconda ipotesi, qualora cioè vi sia stato un “apprezzabile lasso di tempo” tra la produzione delle lesioni e la morte, si configura in capo agli eredi il diritto a domandare il risarcimento del danno biologico da morte del proprio dante causa.
In caso di decesso immediato invece, questo diritto per i congiunti è escluso.
Sussiste, invece, nell’ipotesi di sopravvivenza anche per un breve periodo in quanto la vittima abbia avvertito e subìto le conseguenze del danno.