La Corte ha rileato che, non essendo richiesto, per la legittimità del licenziamento collettivo, la giusta causa od il giustificato motivo e gravando sul lavoratore licenziato l’onere di allegare e provare la violazione dei criteri di scelta (legali o convenzionali), l’effettiva garanzia per il lavoratore licenziato è proprio di tipo procedimentale.
Il datore di lavoro comunica il criterio di selezione adottato “con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta” ed il lavoratore può contestare che la scelta sia stata fatta in “puntuale” applicazione di tale criterio.
Ma, se il datore di lavoro non comunica alcun criterio ovvero ne comunica uno decisamente vago, il lavoratore è privato della tutela assicuratagli dalla legge. Si finirebbe, in caso contrario, per predicare l’assoluta discrezionalità del datore di lavoro nell’individuazione dei lavoratori da licenziare; e tale non è certo l’impianto della L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 5.
Cassazione civile sez. lav. 23 dicembre 2009 n. 27165
Clicca qui per consultare il testo integrale della sentenza.