Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone – quiete pubblica :: Diritto & Consulenza

Argomento | procedibilità a querela della persona offesa

Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone – quiete pubblica

Pubblicato il 19 gennaio 2012 da guidopisanello

Corte di cassazione –  14 dicembre 2011-11 gennaio 2012 n.270
Secondo la Corte di Cassazione,  il reato di disturbo della quiete si ha quando i rumori e gli schiamazzi vietati, incidono sulla tranquillità pubblica. Pertanto l’elemento di disturbo può essere considerato tale solo quando può essere “risentito” da un numero indeterminato di persone, anche se soltanto alcune se ne lamentano. Di conseguenza, qualora  il rumore eccessivo del condizionatore viene sentito dagli abitanti di un solo appartamento e non da altri condomini, non è ravvisabile il reato previsto dall’articolo 659 c.p., essendo, al massimo, ipotizzabile un illecito civile e, quindi, un risarcimento danni.

Corte di cassazione –  14 dicembre 2011-11 gennaio 2012 n.270

Secondo la Corte di Cassazione,  il reato di disturbo della quiete si ha quando i rumori e gli schiamazzi vietati, incidono sulla tranquillità pubblica. Pertanto l’elemento di disturbo può essere considerato tale solo quando può essere “risentito” da un numero indeterminato di persone, anche se soltanto alcune se ne lamentano. Di conseguenza, qualora  il rumore eccessivo del condizionatore viene sentito dagli abitanti di un solo appartamento e non da altri condomini, non è ravvisabile il reato previsto dall’articolo 659 c.p., essendo, al massimo, ipotizzabile un illecito civile e, quindi, un risarcimento danni.

  1. (obbligatorio)
  2. (obbligatorio)
  3. (è richiesta una e-mail valida)
  4. (obbligatorio)