Pubblicato il 19 gennaio 2012 da guidopisanello
Corte di cassazione – 14 dicembre 2011-11 gennaio 2012 n.270
Secondo la Corte di Cassazione, il reato di disturbo della quiete si ha quando i rumori e gli schiamazzi vietati, incidono sulla tranquillità pubblica. Pertanto l’elemento di disturbo può essere considerato tale solo quando può essere “risentito” da un numero indeterminato di persone, anche se soltanto alcune se ne lamentano. Di conseguenza, qualora il rumore eccessivo del condizionatore viene sentito dagli abitanti di un solo appartamento e non da altri
condomini, non è ravvisabile il reato previsto dall’articolo 659 c.p., essendo, al massimo, ipotizzabile un illecito civile e, quindi, un risarcimento danni.
Corte di cassazione – 14 dicembre 2011-11 gennaio 2012 n.270
Secondo la Corte di Cassazione, il reato di disturbo della quiete si ha quando i rumori e gli schiamazzi vietati, incidono sulla tranquillità pubblica. Pertanto l’elemento di disturbo può essere considerato tale solo quando può essere “risentito” da un numero indeterminato di persone, anche se soltanto alcune se ne lamentano. Di conseguenza, qualora il rumore eccessivo del condizionatore viene sentito dagli abitanti di un solo appartamento e non da altri condomini, non è ravvisabile il reato previsto dall’articolo 659 c.p., essendo, al massimo, ipotizzabile un illecito civile e, quindi, un risarcimento danni.