Corte di cassazione – Sentenza 26 gennaio n. 3221
Non commette il reato di diffamazione e violenza privata, l’ex marito che per ripicca attacca una foto porno della sua ex moglie sul porta di casa della sorella di quest’ultima.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, “la diffamazione è reato di evento che si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l’espressione ingiuriosa”, sicché, qualora manchi la fotocopia della fotografia sia stata effettivamente vista da altre persone, il reato non sussiste.
Corte di cassazione – Sentenza 26 gennaio n. 3221
Non commette il reato di diffamazione e violenza privata, l’ex marito che per ripicca attacca una foto porno della sua ex moglie sul porta di casa della sorella di quest’ultima.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, “la diffamazione è reato di evento che si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l’espressione ingiuriosa”, sicché, qualora manchi la fotocopia della fotografia sia stata effettivamente vista da altre persone, il reato non sussiste.

