L’imputato era accusato di contraffazione del marchio Gucci per aver immesso in commercio borse e portafogli contraddistinti con marchio molto simile a quelli della nota firma.
La cassazione però non ha ravvisato l’esistenza di un reato, ma solo di un illecito civile qualificabile come concorrenza sleale, poichè l’imputato aveva utilizzato un marchio registrato, sebbene confusorio.
Pertanto sarebbe stato necessario accertare, in presenza di un marchio registrato in capo all’imputato, che quello apposto sui capi in sequestro fosse la contraffazione di quello Gucci e non espressione di quello registrato, ancorchè idoneo a determinare confusione rispetto ad altro marchio anteriormente registrato e quindi idoneo ad integrare l’illecito civile della concorrenza sleale, ma non l’illecito penale relativo alla contraffazione del marchio.
Cass. 26 giugno – 3 luglio 2014, n. 28922
Quando il proprio nome confligge con un marchio da altri registrato
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Decadenza Marchio
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Marchi: differenza tra marchio complesso e marchio d’insieme