Possono essere oggetto di brevetto le invenzioni nuove che implicano attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale.
Vi è invenzione solo se si escogita una concreta soluzione ad un problema tecnico.
Possono costituire oggetto di brevetto: un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l’applicazione tecnica di un principio scientifico purchè dia risultati industriali.
Non sono, invece, brevettabili le scoperte,le teorie scientifiche, i metodi matematici, i piani, i principi e i metodi per attività intellettual, per gioco o per attività commerciali e i programmi per elaboratori, nonché le presentazioni di informazioni. Infine non sono considerate invenzioni i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale.
Le invenzioni possono essere di prodotto (una macchina, una sostanza chimica) o di procedimento (una sequenza di operazioni per raggiungere un dato risultato).
Le invenzioni possono essere brevettate se sono:
- NUOVE.
- ORIGINALI.
- ATTE AD AVERE UN’APPLICAZIONE INDUSTRIALE.
- LECITE.

