In una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea del 18/12/2014, l’ovulo umano non fecondato ma attivato attraverso tecniche chimiche ed elettriche non è parificabile all’embione umano, che per legge non è brevettabile.
La Corte stabilisce, tuttavia, dei limiti alla brevettazione dell’ovulo fecondato per partenogenesi, da verificarsi nel caso concreto.
Rimanda quindi alla Corte Britannica, che l’aveva interpellata, l’obbligo di accertare se l’ovulo, così attivato, ha, in base alle competenze medico-scientifiche, la possibilità di potersi sviluppare con le caratteristiche dell’essere umano. Solo in questo caso non sarebbe brevettabile.
Tuttavia questa sentenza apre alla possibilità per l’industria di brevettare e vendere in monopolio l’ovulo umano, cosa che era stata da una precedente sentenza (Brustle del 18 ottobre 2011) considerata vietata e che fungeva da barriera agli interessi commerciali sulla specie umana.
Brevettabilità del Software: limiti
Brevetti – stato della tecnica – definizione attività inventiva – giudizio di novità.
Modello ornamentale: clausola di riparazione e contraffazione
Apposizione del contrassegno SIAE – Direttiva 98/34/CE – Nozione di regola tecnica
Accertamento della nullità di un brevetto con efficacia erga omnes