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	<title>Diritto &#38; Consulenza - Consulenza legale online</title>
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	<description>Richiedi assistenza e consulenza legale</description>
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		<title>Esclusione diritto di visita dei nonni</title>
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		<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beatrice Mannarini</dc:creator>
				<category><![CDATA[potestà e responsabilità nei confronti dei minori]]></category>
		<category><![CDATA[diritto di visita]]></category>
		<category><![CDATA[esclusione]]></category>
		<category><![CDATA[interesse del minore]]></category>
		<category><![CDATA[nonni]]></category>

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		<description><![CDATA[

Tribunale Palermo Decreto 15 novembre 2010
Esclusione diritto di visita dei nonni
Anche se l&#8217;art. 155 c.c. tutela le relazioni affettive esistenti tra i minori e i nonni, questi ultimi non sono titolari di un autonomo diritto nei confronti dei nipoti a pretendere il mantenimento dei rapporti familiari con costoro, di conseguenza i nipoti possono, secondo la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Tribunale Palermo Decreto 15 novembre 2010</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Esclusione diritto di visita dei nonni</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Anche se l&rsquo;art. 155 c.c. tutela le relazioni affettive esistenti tra i minori e i nonni, questi ultimi non sono titolari di un autonomo diritto nei confronti dei nipoti a pretendere il mantenimento dei rapporti familiari con costoro, di conseguenza i nipoti possono, secondo la loro concreta capacit&agrave; di discernimento, di rifiutare tale relazione.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Non sussistendo alcun diritto, i genitori dei minori possono impedire i contatti con i nonni, qualora sia ravvisabile un interesse dei figli minorenni, come nel caso in cui l&rsquo;esistenza di un forte un sentimento di timore nutrito verso il nonno, stante la persistenza di una profonda contrapposizione che opponeva l&rsquo;ascendente ai genitori dei minori.</div>
<div style="text-align: justify;"><strong>Tribunale Palermo Decreto 15 novembre 2010</strong></div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;"><strong><br></strong></div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">Anche se l&rsquo;art. 155 c.c. tutela le<strong> relazioni affettive esistenti tra i minori e i nonni</strong>, questi ultimi non sono titolari di un autonomo diritto nei confronti dei nipoti a pretendere il mantenimento dei rapporti familiari con costoro, di conseguenza i nipoti possono, secondo la loro concreta capacit&agrave; di discernimento, di<strong> rifiutare tale relazione</strong>.</div>
<div style="text-align: justify;">Non sussistendo alcun diritto, i genitori dei minori possono impedire i contatti con i nonni, qualora sia ravvisabile<strong> un interesse dei figli minorenni</strong>, come nel caso in cui l&rsquo;esistenza di un forte un sentimento di timore nutrito verso il nonno, stante la persistenza di una profonda contrapposizione che opponeva l&rsquo;ascendente ai genitori dei minori.</div>
<div></div>

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		</item>
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		<title>Classificazione di Nizza 10a edizione</title>
		<link>http://www.dirittoeconsulenza.it/marchi-e-brevetti/marchi/classificazione-di-nizza-10a-edizione/</link>
		<comments>http://www.dirittoeconsulenza.it/marchi-e-brevetti/marchi/classificazione-di-nizza-10a-edizione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 17:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina Stamerra</dc:creator>
				<category><![CDATA[marchi]]></category>
		<category><![CDATA[normativa]]></category>
		<category><![CDATA[10a edizione]]></category>
		<category><![CDATA[classi merceologiche]]></category>
		<category><![CDATA[classi Nizza]]></category>
		<category><![CDATA[deposito marchio]]></category>
		<category><![CDATA[marchio]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti e servizi]]></category>
		<category><![CDATA[registrazione marchi]]></category>
		<category><![CDATA[registrazione marchio]]></category>

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		<description><![CDATA[Pubblichiamo qui di seguito l'elenco dei prodotti e dei servizi, così come rivisti dalla Convenzione di Nizza (10a edizione).

E un utilissimo strumento per chi intende depositare un marchio d'impresa.

La registrazione del marchio attribuisce protezione per le classi prescelte e per le classi affini. Ogni classe può essere ulterioremente declinata. E' importante per questo rivolgersi ad un consulente esperto nella materia che possa suggerire termini già approvati dagli Uffici competenti.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

<p>Pubblichiamo qui di seguito l&rsquo;elenco dei prodotti e dei servizi, cos&igrave; come rivisti dalla Convenzione di Nizza (10a edizione).</p>
<p>E un utilissimo strumento per chi intende depositare un marchio d&rsquo;impresa.</p>
<p>La registrazione del marchio attribuisce protezione per le classi prescelte e per le classi affini. Ogni classe pu&ograve; essere ulterioremente declinata. E&rsquo; importante per questo rivolgersi ad un consulente esperto nella materia che possa suggerire termini gi&agrave; approvati dagli Uffici competenti.</p>
<p>Classi di Nizza: <a href="http://www.dirittoeconsulenza.it/wp-content/uploads/2012/04/Classi-di-Nizza-elenco-aggiornato-al-2012.pdf" rel="nofollow">Classi di Nizza elenco aggiornato al 2012</a></p>

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		<title>Gli atti persecutori posti in essere nella famiglia integrano il reato di stalking</title>
		<link>http://www.dirittoeconsulenza.it/penale/reati-contro-la-famiglia-e-minori/famiglia-stalking/</link>
		<comments>http://www.dirittoeconsulenza.it/penale/reati-contro-la-famiglia-e-minori/famiglia-stalking/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 17:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beatrice Mannarini</dc:creator>
				<category><![CDATA[reati contro la famiglia e minori]]></category>
		<category><![CDATA[maltrattamenti in famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[minacce]]></category>
		<category><![CDATA[offese]]></category>
		<category><![CDATA[separazione]]></category>
		<category><![CDATA[stalking]]></category>

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		<description><![CDATA[

Tribunale di Termini Imerese &#8211; Ordinanza 24 ottobre 2011 n. 2090
Con tale provvedimento viene specificato la differenza tra il reato di stalking e quello di maltrattamenti in famiglia. Secondo il Giudice, infatti, qualora le condotte persecutorie siano state in essere all&#8217;interno del nucleo familiare, la condotta criminosa &#232; da ricondurre al reato di maltrattamenti e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Tribunale di Termini Imerese &ndash; Ordinanza 24 ottobre 2011 n. 2090</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Con tale provvedimento viene specificato la differenza tra il reato di stalking e quello di maltrattamenti in famiglia. Secondo il Giudice, infatti, qualora le condotte persecutorie siano state in essere all&rsquo;interno del nucleo familiare, la condotta criminosa &egrave; da ricondurre al reato di maltrattamenti e non a quello di stalking, poich&eacute; tale ultimo reato &egrave; ricollegabile a relazioni e legami di tipo non domestico, quali &nbsp;il contesto lavorativo o di semplice conoscenza, o a soggetti legati in precedenza da una semplice relazione sentimentale.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Inoltre, qualora persistano relazioni abituali fra i soggetti, &egrave; contestabile &nbsp;il reato di maltrattamenti anche quando si tratti di soggetti legalmente separati o divorziati. Come nel caso in cui il marito, sebbene trasferitosi presso la casa dei propri genitori, posta per&ograve; di fronte all&rsquo;abitazione coniugale , abbia &ldquo;una condotta abituale posta in essere con pi&ugrave; atti, percosse, ingiurie, minacce e violenze che hanno determinato sofferenze fisiche e morali nella persona offesa, atti avvinti dall&rsquo;unica intenzione criminosa di ledere l&rsquo;integrit&agrave; fisica e morale della moglie infliggendole sofferenze, privazioni ed umiliazioni che costituiscono fonte di un disagio continuo e comunque incompatibile con le normali condizioni di vita&rdquo;.</div>
<div style="text-align: justify;"><strong>Tribunale di Termini Imerese &ndash; Ordinanza 24 ottobre 2011 n. 2090</strong></div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;"><strong><br></strong></div>
<div style="text-align: justify;">Con tale provvedimento viene specificato la differenza tra il reato di <strong>stalking</strong> e quello di<strong> maltrattamenti in famiglia</strong>. Secondo il Giudice, infatti, qualora le <strong>condotte persecutorie</strong> siano state in essere all&rsquo;interno del nucleo familiare, la condotta criminosa &egrave; da ricondurre al reato di maltrattamenti e non a quello di stalking, poich&eacute; tale ultimo reato &egrave; ricollegabile a relazioni e legami di tipo non domestico, quali &nbsp;il contesto lavorativo o di semplice conoscenza, o a soggetti legati in precedenza da una semplice relazione sentimentale.</div>
<div style="text-align: justify;">Inoltre, qualora persistano relazioni abituali fra i soggetti, &egrave; contestabile &nbsp;il reato di maltrattamenti anche quando si tratti di soggetti legalmente separati o divorziati. Come nel caso in cui il marito, sebbene trasferitosi presso la casa dei propri genitori, posta per&ograve; di fronte all&rsquo;abitazione coniugale , abbia &ldquo;una condotta abituale posta in essere con pi&ugrave; atti, <strong>percosse, ingiurie, minacce e violenze</strong> che hanno determinato sofferenze fisiche e morali nella persona offesa, atti avvinti dall&rsquo;unica intenzione criminosa di ledere l&rsquo;integrit&agrave; fisica e morale della moglie infliggendole sofferenze, privazioni ed umiliazioni che costituiscono fonte di un disagio continuo e comunque incompatibile con le normali condizioni di vita&rdquo;.</div>

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		<title>Forte conflittualità genitoriale &#8211; revoca affido condiviso &#8211; l&#8217;affido esclusivo</title>
		<link>http://www.dirittoeconsulenza.it/famiglia/affidamento-ed-adozioni/conflittualita-genitoriale-2/</link>
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		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 16:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beatrice Mannarini</dc:creator>
				<category><![CDATA[affidamento ed adozioni]]></category>
		<category><![CDATA[affido condiviso]]></category>
		<category><![CDATA[affido esclusivo]]></category>
		<category><![CDATA[separazione]]></category>

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		<description><![CDATA[

Corte di Cassazione &#8211; Sentenza 29 marzo 2012 n. 5108
La forte conflittualit&#224; della coppia genitoriale, caratterizzata dall&#8217;assenza di dialogo e dal continuo disaccordo tra i genitori, pu&#242; giustificare la revoca dell&#8217;affidamento condiviso. Infatti, qualora il Giudice accerti che tali comportamenti creino ansia e confusione nel minore, quest&#8217;ultimo pu&#242; essere affidato in via esclusiva ad uno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Corte di Cassazione &ndash; Sentenza 29 marzo 2012 n. 5108</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">La forte conflittualit&agrave; della coppia genitoriale, caratterizzata dall&rsquo;assenza di dialogo e dal continuo disaccordo tra i genitori, pu&ograve; giustificare la revoca dell&rsquo;affidamento condiviso. Infatti, qualora il Giudice accerti che tali comportamenti creino ansia e confusione nel minore, quest&rsquo;ultimo pu&ograve; essere affidato in via esclusiva ad uno dei genitori, riconoscendo all&rsquo;altro il diritto di visita.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Secondo la Corte di Cassazione, qualora l&rsquo;affido condiviso si sia &ldquo;dimostrato nocivo alla minore e possibile fonte di future &nbsp;patologie per la stessa, in quanto generante ansia, confusione e &nbsp;tensione&rdquo;, tale affido deve essere considerato &ldquo;pregiudizievole&rdquo; al prevalente interesse della prole a crescere in un ambiente sereno es equilibrato.</div>
<div style="text-align: justify;"><strong>Corte di Cassazione &ndash; Sentenza 29 marzo 2012 n. 5108</strong></div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;"><strong><br></strong></div>
<div style="text-align: justify;">La <strong>forte conflittualit&agrave;</strong> della <strong>coppia genitoriale</strong>, caratterizzata dall&rsquo;assenza di dialogo e dal continuo disaccordo tra i genitori, pu&ograve; giustificare la <strong>revoca dell&rsquo;affidamento condiviso</strong>. Infatti, qualora il Giudice accerti che tali comportamenti creino ansia e confusione nel minore, quest&rsquo;ultimo pu&ograve; essere affidato in via esclusiva ad uno dei genitori, riconoscendo all&rsquo;altro il diritto di visita.</div>
<div style="text-align: justify;">Secondo la Corte di Cassazione, qualora l&rsquo;affido condiviso si sia &ldquo;dimostrato nocivo alla minore e possibile fonte di future &nbsp;patologie per la stessa, in quanto generante ansia, confusione e &nbsp;tensione&rdquo;, tale affido deve essere considerato &ldquo;pregiudizievole&rdquo; al prevalente interesse della prole a crescere in un ambiente sereno es equilibrato.</div>

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		</item>
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		<title>Riduzione dell&#8217;assegno mantenimento della moglie casalinga</title>
		<link>http://www.dirittoeconsulenza.it/famiglia/separazione-e-divorzio/moglie/</link>
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		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 18:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beatrice Mannarini</dc:creator>
				<category><![CDATA[separazione e divorzio]]></category>
		<category><![CDATA[assegno mantenimento]]></category>
		<category><![CDATA[separazione]]></category>

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		<description><![CDATA[

Corte di Cassazione &#8211; 22 marzo 2012 n. 4571
L&#8217;assegno di mantenimento a favore della ex moglie casalinga pu&#242; essere ridotto qualora il Giudici accerti che la beneficiaria, pur non avendo alcun reddito e/o propriet&#224;, &#160;sia dotata di una specifica qualifica professionale. Oltre a ci&#242;, &#232; necessario che il marito abbia subito una diminuzione patrimoniale dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Corte di Cassazione &ndash; 22 marzo 2012 n. 4571</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">L&rsquo;assegno di mantenimento a favore della ex moglie casalinga pu&ograve; essere ridotto qualora il Giudici accerti che la beneficiaria, pur non avendo alcun reddito e/o propriet&agrave;, &nbsp;sia dotata di una specifica qualifica professionale. Oltre a ci&ograve;, &egrave; necessario che il marito abbia subito una diminuzione patrimoniale dei propri introiti.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Secondo la Cassazione, infatti, la donna, che aveva la qualifica di insegnante, sebbene priva di mezzi economici, non si doveva considerare &ldquo;pure priva per ragioni oggettive di qualsiasi residua capacit&agrave; lavorativa lucrativa, essendo anche dotata di specifica qualifica professionale&rdquo;.</div>
<div><strong>Corte di Cassazione &ndash; 22 marzo 2012 n. 4571</strong></div>
<div></div>
<div><strong><br></strong></div>
<div style="text-align: justify;">L&rsquo;<strong>assegno di manteniment</strong>o a favore della <strong>ex moglie</strong> <strong>casalinga pu&ograve; essere ridotto</strong> qualora il Giudici accerti che la beneficiaria, pur non avendo alcun reddito e/o propriet&agrave;, &nbsp;sia dotata di una specifica qualifica professionale. Oltre a ci&ograve;, &egrave; necessario che il marito abbia subito una diminuzione patrimoniale dei propri introiti.</div>
<div style="text-align: justify;">Secondo la Cassazione, infatti, la donna, che aveva la qualifica di insegnante, sebbene priva di mezzi economici, non si doveva considerare &ldquo;pure priva per ragioni oggettive di qualsiasi residua capacit&agrave; lavorativa lucrativa, essendo anche dotata di specifica qualifica professionale&rdquo;.</div>

]]></content:encoded>
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		<title>Assegno di mantenimento figlio maggiorenne</title>
		<link>http://www.dirittoeconsulenza.it/famiglia/filiazione-legittima-e-naturale/figlio-maggiorenne/</link>
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		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 20:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beatrice Mannarini</dc:creator>
				<category><![CDATA[filiazione legittima e naturale]]></category>
		<category><![CDATA[assegno di  mantenimento]]></category>
		<category><![CDATA[figlio maggiorenne]]></category>
		<category><![CDATA[separazione]]></category>

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Corte di Cassazione &#8211; &#160;19 marzo 2012 n. 4296
Il figlio maggiorenne non economicamente indipendente pu&#242; inserirsi nel pendente procedimento di separazione o divorzio, per chiedere la corresponsione diretta di un assegno &#160;che gli permetta di proseguire in maniera autonoma gli studi universitari.
Secondo i Giudici, infatti, &#160;l&#8217;art. 155 quinquies c.c. &#8220;appare rivolto al giudice della crisi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Corte di Cassazione &ndash; &nbsp;19 marzo 2012 n. 4296</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Il figlio maggiorenne non economicamente indipendente pu&ograve; inserirsi nel pendente procedimento di separazione o divorzio, per chiedere la corresponsione diretta di un assegno &nbsp;che gli permetta di proseguire in maniera autonoma gli studi universitari.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Secondo i Giudici, infatti, &nbsp;l&rsquo;art. 155 quinquies c.c. &ldquo;appare rivolto al giudice della crisi familiare, chiamato ad adottare &ndash; sulla base di una prudente valutazione delle concrete emergenze del caso &ndash; quella diversa determinazione in deroga al principio generale&rdquo;. E con l&rsquo;ingresso in giudizio del figlio si amplia il contraddittorio consentendo al giudice di decidere &ldquo;sulla base di una approfondita ed effettiva disamina delle istanze dei soggetti interessati&rdquo;.</div>
<div style="text-align: justify;"><strong>Corte di Cassazione &ndash; &nbsp;19 marzo 2012 n. 4296</strong></div>
<div style="text-align: justify;"><strong><br></strong></div>
<div style="text-align: justify;">Il <strong>figlio maggiorenne</strong> <strong>non economicamente indipendente</strong> pu&ograve; inserirsi nel pendente procedimento di separazione o divorzio, per chiedere la <strong>corresponsione diretta di un assegno</strong> che gli permetta di proseguire in maniera autonoma gli studi universitari.</div>
<div style="text-align: justify;">Secondo i Giudici, infatti, &nbsp;l&rsquo;art. 155 quinquies c.c. &ldquo;appare rivolto al giudice della crisi familiare, chiamato ad adottare &ndash; sulla base di una prudente valutazione delle concrete emergenze del caso &ndash; quella diversa determinazione in deroga al principio generale&rdquo;. E con l&rsquo;ingresso in giudizio del figlio si amplia il contraddittorio consentendo al giudice di decidere &ldquo;sulla base di una approfondita ed effettiva disamina delle istanze dei soggetti interessati&rdquo;.</div>

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		<item>
		<title>L’omessa denuncia del ritrovamento dell’auto rubata successivamente all’indennizzo da parte dell’assicurazione è appropriazione indebita</title>
		<link>http://www.dirittoeconsulenza.it/penale/rc-auto-ritrovamento-auto-appropriazione-indebita-truffa/</link>
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		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 11:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guidopisanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Penale]]></category>
		<category><![CDATA[reati contro il patrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[appropriazione indebita]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[detenzione]]></category>
		<category><![CDATA[possesso]]></category>
		<category><![CDATA[proprietà]]></category>
		<category><![CDATA[RC auto]]></category>
		<category><![CDATA[ritrovamento]]></category>
		<category><![CDATA[truffa]]></category>

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		<description><![CDATA[
Integra la fattispecie dell&#8217;appropriazione indebita e non della truffa la condotta di chi &#232; stato indennizzato dalla Compagnia di Assicurazioni per il furto della propria autovettura e non comunica alla medesima Compagnia il successivo ritrovamento dell&#8217;auto. A tale soluzione perviene la Corte di Cassazione con la recentissima sentenza del 7 marzo 2012 n. 8927, che [...]]]></description>
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<p>Integra la fattispecie dell&rsquo;<strong>appropriazione indebita</strong> e non della <strong>truffa</strong> la condotta di chi &egrave; stato indennizzato dalla <strong>Compagnia di Assicurazioni</strong> per il <strong>furto</strong> della propria autovettura e non comunica alla medesima Compagnia il successivo <strong>ritrovamento</strong> dell&rsquo;auto. A tale soluzione perviene la Corte di Cassazione con la recentissima sentenza del 7 marzo 2012 n. 8927, che non ha precedenti, &nbsp;e che motiva tale interpretazione con la circostanza che la Compagnia assicuratrice, indennizzando il proprietario dell&rsquo;auto rubata, diventa idealmente proprietaria della stessa; il diritto di propriet&agrave; si trasforma in diritto pieno allorch&egrave; l&rsquo;auto venga ritrovata. Pertanto, qualora il vecchio proprietario riceva la restituzione dell&rsquo;auto dalle Forze dell&rsquo;Ordine senza comunicare il ritrovamento al nuovo proprietario, cio&egrave; alla Compagnia assicuratrice, tale omessa denuncia trasforma il possesso in detenzione: da qui il reato di appropriazione indebita.</p>
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		<title>Risarcimento dei danni non patrimoniali a nonni, nipoti, genero e nuora</title>
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		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 17:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Presicce</dc:creator>
				<category><![CDATA[danni e risarcimento]]></category>
		<category><![CDATA[danni non patrimoniali]]></category>
		<category><![CDATA[morte di un congiunto]]></category>
		<category><![CDATA[Risarcimento danni]]></category>

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Corte di Cassazione &#8211; 16 marzo 2012 n. 4253
Il risarcimento dei danni non patrimoniali causati dalla morte di un congiunto, pu&#242; essere riconosciuto a nonni, nipoti, genero e nuora, purch&#233; tra il de cuius e il parente vi sia stata convivenza. Ai fini del risarcimento del danno morale, infatti, oltre al vincolo affettivo, &#232; necessaria [...]]]></description>
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<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Corte di Cassazione &ndash; 16 marzo 2012 n. 4253</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Il risarcimento dei danni non patrimoniali causati dalla morte di un congiunto, pu&ograve; essere riconosciuto a nonni, nipoti, genero e nuora, purch&eacute; tra il de cuius e il parente vi sia stata convivenza. Ai fini del risarcimento del danno morale, infatti, oltre al vincolo affettivo, &egrave; necessaria la quotidianeit&agrave; della vita.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">In particolare la Corte di Cassazione sottolinea come &ldquo;il fatto illecito, costituito dall&rsquo;uccisione del congiunto, d&agrave; luogo a danno non patrimoniale, consistente nella perdita del rapporto parentale, quando colpisce soggetti legati da un vincolo parentale stretto, la cui estinzione lede il diritto dell&rsquo;intangibilit&agrave; della sfera degli affetti reciproci e delle scambievole solidariet&agrave; che connota la vita familiare nucleare.</div>
<div style="text-align: justify;"><strong>Corte di Cassazione &ndash; 16 marzo 2012 n. 4253</strong></div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;"><strong><br></strong></div>
<div style="text-align: justify;">Il risarcimento dei<strong> danni non patrimoniali</strong> causati dalla <strong>morte di un congiunto</strong>, pu&ograve; essere riconosciuto a <strong>nonni, nipoti, genero e nuora</strong>, purch&eacute; tra il de cuius e il parente vi sia stata <strong>convivenza</strong>. Ai fini del risarcimento del danno morale, infatti, oltre al vincolo affettivo, &egrave; necessaria la quotidianeit&agrave; della vita.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">In particolare la Corte di Cassazione sottolinea come &ldquo;il fatto illecito, costituito dall&rsquo;uccisione del congiunto, d&agrave; luogo a danno non patrimoniale, consistente nella perdita del rapporto parentale, quando colpisce soggetti legati da un vincolo parentale stretto, la cui estinzione lede il diritto dell&rsquo;intangibilit&agrave; della sfera degli affetti reciproci e delle scambievole solidariet&agrave; che connota la vita familiare nucleare.</div>

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		<title>Decreto semplificazioni &#8211; DIA e SCIA</title>
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		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 10:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guidopisanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[edilizia ed urbanistica]]></category>
		<category><![CDATA[DIA]]></category>
		<category><![CDATA[P.A.]]></category>
		<category><![CDATA[SCIA]]></category>
		<category><![CDATA[semplificazioni]]></category>

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L&#8217;art. 49, comma 4-bis della L. n. 122 del 2010 ha sostituito la Dichiarazione di inizio attivit&#224; (DIA) con la Segnalazione certificata di inizio attivit&#224; (SCIA), neessaria per ogni atto, autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato &#8230; il cui rilascio dipenda esclusivamente dall&#8217;accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge.
Fino [...]]]></description>
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<p>L&rsquo;art. 49, comma 4-bis della L. n. 122 del 2010 ha sostituito la Dichiarazione di inizio attivit&agrave; (DIA) con la Segnalazione certificata di inizio attivit&agrave; (SCIA), neessaria per ogni atto, autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato &hellip; il cui rilascio dipenda esclusivamente dall&rsquo;accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge.</p>
<p>Fino ad oggi era per&ograve; richiesto che la SCIA fosse corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell&rsquo;atto di notoriet&agrave; e dalle attestazioni di tecnici abilitati o dalle dichiarazioni di conformit&agrave; rese dalle Agenzie per le imprese, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l&rsquo;avvio dell&rsquo;attivit&agrave;. Inoltre tali attestazioni e asseverazioni dovevano essere corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell&rsquo;amministrazione.</p>
<p>Il D.L. n. 5 del 2012 all&rsquo;art. 2 ha previsto l&rsquo;obbligo di accompagnare la SCIA con la suddetta documentazione solo nel caso in cui vi sia un&rsquo;espressa previsione nella normativa in tal senso.</p>
<p>Ne consegue che l&rsquo;attivit&agrave; oggetto della SCIA potr&agrave; essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all&rsquo;amministrazione competente, senza necessit&agrave; di attendere trenta giorni, come era previsto nel caso della DIA. Qualora l&rsquo;amministrazione competente accertasse la carenza dei requisiti e dei presupposti, adotter&agrave; motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell&rsquo;attivit&agrave; e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, nel termine di 60 giorni decorrenti dal ricevimento della segnalazione. Nell&rsquo;intento di preservare, ove possibile, l&rsquo;attivit&agrave; gi&agrave; posta in essere, l&rsquo;amministrazione potr&agrave; assegnare un termine all&rsquo;interessato per conformare l&rsquo;attivit&agrave; alla normativa vigente, che non pu&ograve; essere inferiore a trenta giorni.</p>
<p>Nel caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell&rsquo;atto di notoriet&agrave; false o mendaci, l&rsquo;amministrazione potr&agrave; esercitare il potere inibitorio anche oltre i 60 giorni.</p>

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		<title>Riconoscimento dei diritti alle coppie omosessuali</title>
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		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 20:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beatrice Mannarini</dc:creator>
				<category><![CDATA[famiglia di fatto e convivenza more uxorio]]></category>
		<category><![CDATA[coppia gay]]></category>
		<category><![CDATA[coppia omosessuale]]></category>
		<category><![CDATA[diritto mantenimento]]></category>
		<category><![CDATA[matrimonio]]></category>

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Corte di cassazione &#8211; &#160;15 marzo 2012 n. 4184
Sentenza storica emessa dalla Corte di Cassazione in materia di trascrizione dell&#8217;atto di matrimonio contratto da una coppia omosessuale all&#8217;estero.
Tale atto resta non trascrivile nel registro del Comune di residenza, ma non pi&#249; perch&#233; si tratta di atto &#160;invalido o inesistente, bens&#236; per &#160;la sua &#8220;inidoneit&#224; a [...]]]></description>
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<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Corte di cassazione &ndash; &nbsp;15 marzo 2012 n. 4184</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Sentenza storica emessa dalla Corte di Cassazione in materia di trascrizione dell&rsquo;atto di matrimonio contratto da una coppia omosessuale all&rsquo;estero.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Tale atto resta non trascrivile nel registro del Comune di residenza, ma non pi&ugrave; perch&eacute; si tratta di atto &nbsp;invalido o inesistente, bens&igrave; per &nbsp;la sua &ldquo;inidoneit&agrave; a produrre qualsiasi effetto giuridico nell&rsquo;ordinamento italiano&rdquo;.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">La Suprema Corte, infatti, chiarisce come, a seguito dell&rsquo;adesione dell&rsquo;Italia alla Convenzione europea dei diritti dell&rsquo;uomo e la mutazione del contesto sociale, trovi applicazione l&rsquo;articolo 12 della Cedu che, come costantemente interpretato dalla Corte di giustizia Ue, &ldquo;ha privato di rilevanza giuridica la diversit&agrave; di sesso dei nubendi&rdquo;, sicch&eacute; la diversit&agrave; di sesso non &egrave; pi&ugrave; un presupposto &ldquo;indispensabile&rdquo; del matrimonio. Inoltre i Giudici hanno sottolineato come la relazione stabile di una coppia omosessuale deve essere ricondotta alla nozione ed alle tutele proprie della &ldquo;vita familiare&rdquo; al pari di una qualunque coppia eterosessuale.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Da ci&ograve; discende il riconoscimento di &ldquo;adire i giudici comuni per far valere [&hellip;] il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata&rdquo; e eventualmente di sollevare anche le &ldquo;eccezioni di illegittimit&agrave; costituzionale delle disposizioni vigenti [&hellip;] in quanto ovvero nella parte in cui non assicurino detto trattamento&rdquo;.</div>
<div style="text-align: justify;"><strong>Corte di cassazione &ndash; &nbsp;15 marzo 2012 n. 4184</strong></div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;"><strong><br></strong></div>
<div style="text-align: justify;">Sentenza storica emessa dalla Corte di Cassazione in materia di <strong>trascrizione</strong> dell&rsquo;<strong>atto di matrimonio</strong> contratto da una <strong>coppia omosessuale</strong> all&rsquo;estero.</div>
<div style="text-align: justify;">Tale atto resta non trascrivile nel registro del Comune di residenza, ma non pi&ugrave; perch&eacute; si tratta di atto &nbsp;invalido o inesistente, bens&igrave; per &nbsp;la sua &ldquo;inidoneit&agrave; a produrre qualsiasi effetto giuridico nell&rsquo;ordinamento italiano&rdquo;.</div>
<div style="text-align: justify;">La Suprema Corte, infatti, chiarisce come, a seguito dell&rsquo;adesione dell&rsquo;Italia alla Convenzione europea dei diritti dell&rsquo;uomo e la mutazione del contesto sociale, trovi applicazione l&rsquo;articolo 12 della Cedu che, come costantemente interpretato dalla Corte di giustizia Ue, &ldquo;<strong>ha privato di rilevanza giuridica la diversit&agrave; di sesso dei nubendi</strong>&rdquo;, sicch&eacute; la diversit&agrave; di sesso non &egrave; pi&ugrave; un presupposto &ldquo;indispensabile&rdquo; del matrimonio. Inoltre i Giudici hanno sottolineato come la relazione stabile di una coppia omosessuale deve essere ricondotta alla nozione ed alle tutele proprie della &ldquo;vita familiare&rdquo; al pari di una qualunque coppia eterosessuale.</div>
<div style="text-align: justify;">Da ci&ograve; discende il riconoscimento di &ldquo;adire i giudici comuni per far valere [&hellip;] il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata&rdquo; e eventualmente di sollevare anche le &ldquo;eccezioni di illegittimit&agrave; costituzionale delle disposizioni vigenti [&hellip;] in quanto ovvero nella parte in cui non assicurino detto trattamento&rdquo;.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>

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