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	<title>Diritto &#38; Consulenza - Consulenza legale online</title>
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	<description>Richiedi assistenza e consulenza legale</description>
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		<title>Separazione &#8211; assegno mantenimento figlio maggiorenne</title>
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		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beatrice Mannarini</dc:creator>
				<category><![CDATA[separazione e divorzio]]></category>
		<category><![CDATA[affido condiviso]]></category>
		<category><![CDATA[Assegno mantenimento figlio maggiorenne]]></category>
		<category><![CDATA[divorzio]]></category>
		<category><![CDATA[separazione]]></category>

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		<description><![CDATA[

Corte d&#8217;Appello Roma, Sentenza 13 gennaio 2012, n. 194
Poich&#233; l&#8217;assegno di mantenimento a favore del figlio, risponde al principio di proporzionalit&#224;, il fatto che sia stato disposto l&#8217;affido condiviso con un collocamento prevalente presso uno dei genitori il quale, essendo pi&#249; ampio il tempo di permanenza del figlio presso di lui, dovr&#224; provvedere in maniera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Corte d&rsquo;Appello Roma, Sentenza 13 gennaio 2012, n. 194</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Poich&eacute; l&rsquo;assegno di mantenimento a favore del figlio, risponde al principio di proporzionalit&agrave;, il fatto che sia stato disposto l&rsquo;affido condiviso con un collocamento prevalente presso uno dei genitori il quale, essendo pi&ugrave; ampio il tempo di permanenza del figlio presso di lui, dovr&agrave; provvedere in maniera pi&ugrave; ampia e confacente ai suoi bisogni, alle spese correnti, all&rsquo;organizzazione domestica e all&rsquo;acquisto di beni durevoli che non attengono necessariamente alle spese straordinarie, comporta che l&rsquo;assegno dovr&agrave; essere erogato in favore del genitore e non direttamente al figlio.</div>
<div><strong>Corte d&rsquo;Appello Roma, Sentenza 13 gennaio 2012, n. 194</strong></div>
<div></div>
<div><strong><br></strong></div>
<div style="text-align: justify;">Poich&eacute; l&rsquo;<strong>assegno di mantenimento</strong> a favore del figlio, risponde al <strong>principio di proporzionalit&agrave;</strong>, il fatto che sia stato disposto l&rsquo;<strong>affido condiviso</strong> con un <strong>collocamento prevalente</strong> presso uno dei genitori il quale, essendo pi&ugrave; ampio il tempo di permanenza del figlio presso di lui, dovr&agrave; provvedere in maniera pi&ugrave; ampia e confacente ai suoi bisogni, alle spese correnti, all&rsquo;organizzazione domestica e all&rsquo;acquisto di beni durevoli che non attengono necessariamente alle spese straordinarie, comporta che l&rsquo;assegno dovr&agrave; essere erogato in favore del genitore e non direttamente al figlio.</div>

]]></content:encoded>
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		</item>
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		<title>Affido condiviso &#8211; accesa conflittualità tra i genitori</title>
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		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beatrice Mannarini</dc:creator>
				<category><![CDATA[affidamento ed adozioni]]></category>
		<category><![CDATA[affidamento condiviso]]></category>
		<category><![CDATA[conflittualità]]></category>
		<category><![CDATA[separazione]]></category>

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		<description><![CDATA[

Corte di Cassazione, &#160;11 agosto 2011, n. 17191
La sentenza che neghi l&#8217;affido condiviso in presenza di accesa conflittualit&#224; tra i genitori non disattende il diritto del minore alla bigenitorialit&#224;, quando il giudice non si limiti a un generico riferimento alla conflittualit&#224;, ma incentri le sue valutazioni sull&#8217;interesse del minore, motivando il suo convincimento sugli effetti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Corte di Cassazione, &nbsp;11 agosto 2011, n. 17191</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">La sentenza che neghi l&rsquo;affido condiviso in presenza di accesa conflittualit&agrave; tra i genitori non disattende il diritto del minore alla bigenitorialit&agrave;, quando il giudice non si limiti a un generico riferimento alla conflittualit&agrave;, ma incentri le sue valutazioni sull&rsquo;interesse del minore, motivando il suo convincimento sugli effetti pregiudizievoli che potrebbero derivare allo sviluppo psicologico dello stesso dall&rsquo;affidamento condiviso sia in positivo, con riguardo alla capacit&agrave; genitoriale del genitore affidatario, sia in negativo in relazione all&rsquo;inidoneit&agrave; dell&rsquo;altro.</div>
<div><strong>Corte di Cassazione, &nbsp;11 agosto 2011, n. 17191</strong></div>
<div></div>
<div><strong><br></strong></div>
<div style="text-align: justify;">La sentenza che neghi l&rsquo;<strong>affido condiviso</strong> in presenza di <strong>accesa conflittualit&agrave; tra i genitori</strong> non disattende il diritto del minore alla bigenitorialit&agrave;, quando il giudice non si limiti a un generico riferimento alla conflittualit&agrave;, ma incentri le sue valutazioni sull&rsquo;interesse del minore, motivando il suo convincimento sugli effetti pregiudizievoli che potrebbero derivare allo sviluppo psicologico dello stesso dall&rsquo;affidamento condiviso sia in positivo, con riguardo alla capacit&agrave; genitoriale del genitore affidatario, sia in negativo in relazione all&rsquo;inidoneit&agrave; dell&rsquo;altro.</div>
<div></div>

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		</item>
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		<title>Guida in stato di ebbrezza &#8211; conducente che si addormenta sul volante</title>
		<link>http://www.dirittoeconsulenza.it/penale/guida-in-stato-di-ubriachezza-eo-sostanze-stupefacenti/siesta/</link>
		<comments>http://www.dirittoeconsulenza.it/penale/guida-in-stato-di-ubriachezza-eo-sostanze-stupefacenti/siesta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 12:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beatrice Mannarini</dc:creator>
				<category><![CDATA[guida in stato di ubriachezza e/o sostanze stupefacenti]]></category>
		<category><![CDATA[confisca veicolo]]></category>
		<category><![CDATA[guida in stato di ebbrezza]]></category>
		<category><![CDATA[ritiro patente]]></category>

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		<description><![CDATA[

Corte di Cassazione &#8211; Sentenza 27 ottobre 2011-10 febbraio 2012 n.5404
E&#8217; contestabile il reato di guida in stato di ebbrezza anche al conducente che, ubriaco, ferma in sosta l&#8217;auto e si addormenta sul volante.
Secondo la Corte di Cassazione, &#232; irrilevante che l&#8217;automobile sia in marcia o in sosta, se chi siede al posto di guida [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Corte di Cassazione &ndash; Sentenza 27 ottobre 2011-10 febbraio 2012 n.5404</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">E&rsquo; contestabile il reato di guida in stato di ebbrezza anche al conducente che, ubriaco, ferma in sosta l&rsquo;auto e si addormenta sul volante.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Secondo la Corte di Cassazione, &egrave; irrilevante che l&rsquo;automobile sia in marcia o in sosta, se chi siede al posto di guida ha superato il tasso di alcool previsto dalla legge. La fermata, infatti, costituisce solo una fase della circolazione, di conseguenza, il conducente pu&ograve; aver raggiunto il luogo della &ldquo;siesta&rdquo; in stato di ebbrezza o decidere di lasciarlo prima di aver smaltito l&rsquo;alcool.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">A fini dell&rsquo;accertamento del reato, occorre quindi capire dove l&rsquo;imputato era residente, da dove era partito e dove intendeva arrivare e quale era la ragione che gli aveva impedito di portare a termine il viaggio.</div>
<div style="text-align: justify;"><strong>Corte di Cassazione &ndash; Sentenza 27 ottobre 2011-10 febbraio 2012 n.5404</strong></div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;"><strong><br></strong></div>
<div style="text-align: justify;">E&rsquo; contestabile il reato di <strong>guida in stato di ebbrezza</strong> anche al conducente che, ubriaco, ferma in <strong>sosta l&rsquo;auto</strong> e si <strong>addormenta sul volante</strong>.</div>
<div style="text-align: justify;">Secondo la Corte di Cassazione, &egrave; irrilevante che l&rsquo;automobile sia in marcia o in sosta, se chi siede al posto di guida ha superato il tasso di alcool previsto dalla legge. La fermata, infatti, costituisce solo una fase della circolazione, di conseguenza, il conducente pu&ograve; aver raggiunto il luogo della &ldquo;siesta&rdquo; in stato di ebbrezza o decidere di lasciarlo prima di aver smaltito l&rsquo;alcool.</div>
<div style="text-align: justify;">A fini dell&rsquo;accertamento del reato, occorre quindi capire dove l&rsquo;imputato era residente, da dove era partito e dove intendeva arrivare e quale era la ragione che gli aveva impedito di portare a termine il viaggio.</div>

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		<title>Guida in stato di ebbrezza &#8211; uscita di strada del veicolo</title>
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		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 12:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beatrice Mannarini</dc:creator>
				<category><![CDATA[guida in stato di ubriachezza e/o sostanze stupefacenti]]></category>
		<category><![CDATA[confisca del veicolo]]></category>
		<category><![CDATA[guida in stato di ebbrezza]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione patente]]></category>

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		<description><![CDATA[

Corte di cassazione &#8211; Sezione IV penale &#8211; Sentenza 21 dicembre 2011-16 febbraio 2012 n.6381
E&#8217; contestabile &#160;l&#8217;aggravante della guida in stato di ebbrezza &#160;anche nel caso in cui l&#8217;auto sia sbandata ed &#160;uscita di strada senza causare conseguenze al conducente o a terzi.
In questi casi, cos&#236; come disposto dal Codice della Strada nel caso di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Corte di cassazione &ndash; Sezione IV penale &ndash; Sentenza 21 dicembre 2011-16 febbraio 2012 n.6381</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">E&rsquo; contestabile &nbsp;l&rsquo;aggravante della guida in stato di ebbrezza &nbsp;anche nel caso in cui l&rsquo;auto sia sbandata ed &nbsp;uscita di strada senza causare conseguenze al conducente o a terzi.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">In questi casi, cos&igrave; come disposto dal Codice della Strada nel caso di guida con un tasso alcolico superiore al tetto fissato dalla legge , &nbsp;sar&agrave; possibile disporre la confisca del veicolo, la sospensione della patente per un anno, &nbsp;la sanzione e l&rsquo;arresto.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Secondo la Corte di Cassazione, infatti, &nbsp;il concetto di incidente stradale non pu&ograve; essere limitato ai casi di investimento o di collisione tra autoveicoli e &ldquo;non implica necessariamente la produzione di danni a cose proprie o altrui o lo scontro con altri veicoli o comunque il coinvolgimento di terze persone, con danni alle stesse&rdquo;, poich&eacute; &ldquo;&egrave; un incidente stradale qualunque situazione che esorbiti dalla normale marcia del veicolo in area aperta alla pubblica circolazione, con pericolo per l&rsquo;incolumit&agrave; altrui e dello stesso conducente&rdquo;.</div>
<div style="text-align: justify;"><strong>Corte di cassazione &ndash; Sezione IV penale &ndash; Sentenza 21 dicembre 2011-16 febbraio 2012 n.6381</strong></div>
<div style="text-align: justify;"><strong><br></strong></div>
<div style="text-align: justify;">E&rsquo; contestabile &nbsp;l&rsquo;aggravante della<em><strong> guida in stato di ebbrezza</strong></em> anche nel caso in cui <strong>l&rsquo;auto sia sbandata</strong> ed &nbsp;uscita di strada senza causare conseguenze al conducente o a terzi.</div>
<div style="text-align: justify;">In questi casi, cos&igrave; come disposto dal Codice della Strada nel caso di guida con un tasso alcolico superiore al tetto fissato dalla legge , &nbsp;sar&agrave; possibile disporre la <strong>confisca del veicolo</strong>, la<strong> sospensione della patente</strong> per un anno, &nbsp;la <strong>sanzione</strong> e l&rsquo;<strong>arresto</strong>.</div>
<div style="text-align: justify;">Secondo la Corte di Cassazione, infatti, &nbsp;il concetto di incidente stradale non pu&ograve; essere limitato ai casi di investimento o di collisione tra autoveicoli e &ldquo;non implica necessariamente la produzione di danni a cose proprie o altrui o lo scontro con altri veicoli o comunque il coinvolgimento di terze persone, con danni alle stesse&rdquo;, poich&eacute; &ldquo;&egrave; un incidente stradale qualunque situazione che esorbiti dalla normale marcia del veicolo in area aperta alla pubblica circolazione, con pericolo per l&rsquo;incolumit&agrave; altrui e dello stesso conducente&rdquo;.</div>

]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Vi è accettazione tacita dell’eredità, quando l’erede viva nella casa del de cuius,  si sia intestato catastalmente l’immobile e  paghi sia le bollette che le spese condominiali?</title>
		<link>http://www.dirittoeconsulenza.it/famiglia/donazioni-e-successioni/faq-donazioni-e-successioni-famiglia/accettazione-presunta/</link>
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		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beatrice Mannarini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domanda & Risposta]]></category>
		<category><![CDATA[accettazione eredità]]></category>
		<category><![CDATA[accettazione presunta]]></category>
		<category><![CDATA[accettazione tacita]]></category>
		<category><![CDATA[beneficio dell'inventari]]></category>
		<category><![CDATA[erede]]></category>
		<category><![CDATA[successione]]></category>

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		<description><![CDATA[

Vi &#232; accettazione tacita dell&#8217;eredit&#224;, quando l&#8217;erede viva nella casa del de cuius, &#160;si sia intestato catastalmente l&#8217;immobile e &#160;paghi sia le bollette che le spese condominiali?
Secondo l&#8217;articolo 485 del codice civile, il chiamato all&#8217;eredit&#224;, quando a qualsiasi titolo &#232; nel possesso di beni ereditari, deve fare l&#8217;inventario entro tre mesi dal giorno dell&#8217;apertura della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Vi &egrave; accettazione tacita dell&rsquo;eredit&agrave;, quando l&rsquo;erede viva nella casa del de cuius, &nbsp;si sia intestato catastalmente l&rsquo;immobile e &nbsp;paghi sia le bollette che le spese condominiali?</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Secondo l&rsquo;articolo 485 del codice civile, il chiamato all&rsquo;eredit&agrave;, quando a qualsiasi titolo &egrave; nel possesso di beni ereditari, deve fare l&rsquo;inventario entro tre mesi dal giorno dell&rsquo;apertura della successione o della notizia della devoluta eredit&agrave;. Trascorso tale termine senza che l&rsquo;inventario sia stato compiuto, il chiamato all&rsquo;eredit&agrave; &egrave; considerato erede puro e semplice. Quindi, nel nostro caso, vi &egrave; stata una accettazione &ldquo;presunta&rdquo; dell&rsquo;eredit&agrave;, per decorso del termine di tre mesi dall&rsquo;apertura della successione, senza che entro tale termine siano intervenuti l&rsquo;inventario o la rinuncia all&rsquo;eredit&agrave;. Inoltre, il chiamato all&rsquo;eredit&agrave;, pagando le bollette ed intestandosi l&rsquo;immobile al catasto, ha compiuto anche atti di accettazione tacita dell&rsquo;eredit&agrave; in oggetto. Ci&ograve;, comunque, non esime dall&rsquo;effettuare la trascrizione dell&rsquo;accettazione tacita dell&rsquo;eredit&agrave; presso la conservatoria dei registri immobiliari competente, nel caso in cui venga alienato l&rsquo;immobile.</div>
<div></div>
<div style="text-align: justify;">Secondo l&rsquo;articolo 485 del codice civile, il <strong>chiamato all&rsquo;eredit&agrave;</strong>, quando a qualsiasi titolo &egrave; nel possesso di beni ereditari, deve fare l<strong>&lsquo;inventario entro tre mesi</strong> dal giorno dell&rsquo;apertura della successione o della notizia della devoluta eredit&agrave;. Trascorso tale termine senza che l&rsquo;inventario sia stato compiuto, il chiamato all&rsquo;eredit&agrave; &egrave; considerato <strong>erede puro e semplice</strong>. Quindi, nel nostro caso, vi &egrave; stata una <strong>accettazione presunta o tacita</strong> dell&rsquo;eredit&agrave;, per decorso del termine di tre mesi dall&rsquo;apertura della successione, senza che entro tale termine siano intervenuti l&rsquo;inventario o la rinuncia all&rsquo;eredit&agrave;. Inoltre, il chiamato all&rsquo;eredit&agrave;, pagando le bollette ed intestandosi l&rsquo;immobile al catasto, ha compiuto anche atti di accettazione tacita dell&rsquo;eredit&agrave; in oggetto. Ci&ograve;, comunque, non esime dall&rsquo;effettuare la trascrizione dell&rsquo;accettazione tacita dell&rsquo;eredit&agrave; presso la conservatoria dei registri immobiliari competente, nel caso in cui venga alienato l&rsquo;immobile.</div>
<div></div>

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		</item>
		<item>
		<title>Sono separata, ma non ancora divorziata. In caso di morte del mio ex marito, ho diritti sulla sua eredità?</title>
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		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beatrice Mannarini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domanda & Risposta]]></category>
		<category><![CDATA[divorzio]]></category>
		<category><![CDATA[eredità]]></category>
		<category><![CDATA[separazione]]></category>
		<category><![CDATA[successione]]></category>

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		<description><![CDATA[

Sono separata, ma non ancora divorziata. In caso di morte del mio ex marito, ho diritti successori sulla sua eredit&#224;?
Secondo l&#8217;articolo 548 del codice civile che: &#171; Il coniuge cui non &#232; stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ai sensi del comma 2 dell&#8217;articolo 151, ha gli stessi diritti successori del coniuge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Sono separata, ma non ancora divorziata. In caso di morte del mio ex marito, ho diritti successori sulla sua eredit&agrave;?</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Secondo l&rsquo;articolo 548 del codice civile che: &laquo; Il coniuge cui non &egrave; stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ai sensi del comma 2 dell&rsquo;articolo 151, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato. Per&ograve;, il coniuge cui &egrave; stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ha diritto soltanto a un assegno vitalizio se al momento dell&rsquo;apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L&rsquo;assegno &egrave; commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualit&agrave; e al numero degli eredi legittimi, e non &egrave; comunque di entit&agrave; superiore a quella della prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata a entrambi i coniugi&raquo;. Solo dopo che &egrave; intervenuto il divorzio, e quindi &egrave; cessato il rapporto di coniugio, l&rsquo;ex coniuge non pu&ograve; vantare pi&ugrave; diritti successori, salvo che per il caso in cui versi in stato di bisogno e ricorrano determinate condizioni. A questo riguardo l&rsquo;articolo 9-bis della legge 1&deg; dicembre 1970, n. 898 stabilisce che: &laquo; A colui al quale &egrave; stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro a norma dell&rsquo;articolo 5, qualora versi in stato di bisogno, il tribunale, dopo il decesso dell&rsquo;obbligato, pu&ograve; attribuire un assegno periodico a carico dell&rsquo;eredit&agrave; tenendo conto dell&rsquo;importo di quelle somme, della entit&agrave; del bisogno, dell&rsquo;eventuale pensione di reversibilit&agrave; delle sostanze ereditarie, del numero e delle qualit&agrave; degli eredi e delle loro condizioni economiche. L&rsquo;assegno non spetta se gli obblighi patrimoniali previsti dall&rsquo;articolo 5 sono stati soddisfatti in un&rsquo;unica soluzione. Su accordo delle parti la corresponsione dell&rsquo;assegno pu&ograve; avvenire in un&rsquo;unica soluzione. Il diritto all&rsquo;assegno si estingue se il beneficiario passa a nuove nozze o viene meno il suo stato di bisogno. Qualora risorga lo stato di bisogno l&rsquo;assegno pu&ograve; essere nuovamente attribuito&raquo;. P ertanto, finch&eacute; non interverr&agrave; il divorzio, il coniuge separato rivestir&agrave; la posizione di legittimario, sempre che non gli sia stata addebitata la separazione.</div>
<div style="text-align: justify;">Secondo l&rsquo;articolo 548 del codice civile che: &laquo; <strong>Il coniuge</strong> cui non &egrave; stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ai sensi del comma 2 dell&rsquo;articolo 151, <strong>ha gli</strong> <strong>stessi diritti successori del coniuge non separato</strong>. Per&ograve;, il coniuge cui &egrave; stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ha diritto soltanto a un assegno vitalizio se al momento dell&rsquo;apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L&rsquo;assegno &egrave; commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualit&agrave; e al numero degli eredi legittimi, e non &egrave; comunque di entit&agrave; superiore a quella della prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata a entrambi i coniugi&raquo;. <strong>Solo dopo</strong> che &egrave; intervenuto il <strong>divorzio</strong>, e quindi &egrave; cessato il rapporto di coniugio, l<strong>&lsquo;ex coniuge non pu&ograve; vantare pi&ugrave; diritti successori</strong>, salvo che per il caso in cui versi in stato di bisogno e ricorrano determinate condizioni. A questo riguardo l&rsquo;articolo 9-bis della legge 1&deg; dicembre 1970, n. 898 stabilisce che: &laquo; A colui al quale &egrave; stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro a norma dell&rsquo;articolo 5, qualora versi in stato di bisogno, il tribunale, dopo il decesso dell&rsquo;obbligato, pu&ograve; attribuire un assegno periodico a carico dell&rsquo;eredit&agrave; tenendo conto dell&rsquo;importo di quelle somme, della entit&agrave; del bisogno, dell&rsquo;eventuale pensione di reversibilit&agrave; delle sostanze ereditarie, del numero e delle qualit&agrave; degli eredi e delle loro condizioni economiche. L&rsquo;assegno non spetta se gli obblighi patrimoniali previsti dall&rsquo;articolo 5 sono stati soddisfatti in un&rsquo;unica soluzione. Su accordo delle parti la corresponsione dell&rsquo;assegno pu&ograve; avvenire in un&rsquo;unica soluzione. Il diritto all&rsquo;assegno si estingue se il beneficiario passa a nuove nozze o viene meno il suo stato di bisogno. Qualora risorga lo stato di bisogno l&rsquo;assegno pu&ograve; essere nuovamente attribuito&raquo;. Pertanto, finch&eacute; non interverr&agrave; il divorzio, il coniuge separato rivestir&agrave; la posizione di legittimario, sempre che non gli sia stata addebitata la separazione.</div>

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		<title>Separazione – abbandono tetto coniugale &#8211; addebito</title>
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		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 20:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beatrice Mannarini</dc:creator>
				<category><![CDATA[separazione e divorzio]]></category>
		<category><![CDATA[abbandono casa coniugale]]></category>
		<category><![CDATA[abbandono tetto coniugale]]></category>
		<category><![CDATA[addebito]]></category>
		<category><![CDATA[separazione]]></category>

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		<description><![CDATA[

Corte di cassazione &#8211; Sentenza 14 febbraio 2012 n. 2059
Al coniuge che, prima di aver proposto domanda di separazione, abbandoni la casa familiare per iniziare una nuova convivenza, &#160;pu&#242; essere addebitata la separazione.
Un simile comportamento, infatti, implica di fatto &#8220;la cessazione della convivenza e degli obblighi ad essa connaturati, gravando dunque sulla parte che si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Corte di cassazione &ndash; Sentenza 14 febbraio 2012 n. 2059</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Al coniuge che, prima di aver proposto domanda di separazione, abbandoni la casa familiare per iniziare una nuova convivenza, &nbsp;pu&ograve; essere addebitata la separazione.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Un simile comportamento, infatti, implica di fatto &ldquo;la cessazione della convivenza e degli obblighi ad essa connaturati, gravando dunque sulla parte che si &egrave; allontanata &ldquo;l&rsquo;onere di offrire la prova contraria&rdquo;, e cio&egrave; che &ldquo;quel comportamento fosse giustificato dalla preesistenza di una situazione d&rsquo;intollerabilit&agrave; delle coabitazione&rdquo;.</div>
<div><strong>Corte di cassazione &ndash; Sentenza 14 febbraio 2012 n. 2059</strong></div>
<div><strong><br></strong></div>
<div style="text-align: justify;">Al coniuge che, prima di aver proposto domanda di separazione, <strong>abbandoni la casa familiare</strong> per iniziare una <strong>nuova convivenza</strong>, &nbsp;pu&ograve; essere <strong>addebitata la separazione</strong>.</div>
<div style="text-align: justify;">Un simile comportamento, infatti, implica di fatto &ldquo;la cessazione della convivenza e degli obblighi ad essa connaturati, gravando dunque sulla parte che si &egrave; allontanata &ldquo;l&rsquo;onere di offrire la prova contraria&rdquo;, e cio&egrave; che &ldquo;quel comportamento fosse giustificato dalla preesistenza di una situazione d&rsquo;intollerabilit&agrave; delle coabitazione&rdquo;.</div>

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		<title>Nullità per il noto marchio comunitario BRICO CENTER</title>
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		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 16:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina Stamerra</dc:creator>
				<category><![CDATA[marchi]]></category>
		<category><![CDATA[classi merceologiche]]></category>
		<category><![CDATA[marchio complesso; nullità relativa]]></category>
		<category><![CDATA[rischio confusione]]></category>
		<category><![CDATA[somiglinanza]]></category>

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		<description><![CDATA[
Il Tribunale Comunitario accoglie in parte il ricorso presentato dalla societ&#224; spagnola titolare del marchio anteriore BRICOCENTRO accertando la nullit&#224; relativa del noto marchio BRICO CENTER, per quanto riguarda servizi di &#8220;pubblicit&#224;&#8221;, di &#8220;gestione di affari commerciali&#8221; e di &#8220;amministrazione commerciale in classe 35. Il Tribunale per&#242; ha espresso un importante concetto relativo al fatto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Il Tribunale Comunitario accoglie in parte il ricorso presentato dalla societ&agrave; spagnola titolare del marchio anteriore BRICOCENTRO accertando la nullit&agrave; relativa del noto marchio BRICO CENTER, per quanto riguarda servizi di &ldquo;pubblicit&agrave;&rdquo;, di &ldquo;gestione di affari commerciali&rdquo; e di &ldquo;amministrazione commerciale in classe 35. Il Tribunale per&ograve; ha espresso un importante concetto relativo al fatto che la circostanza che servizi, cui fanno riferimento i marchi in conflitto, rientrino nella <strong>stessa classe</strong> non comporta necessariamente la loro<strong> identit&agrave;</strong>. Il marchio BRICO Center ha dunque ottenuto la registrazione per i servizi, sempre in classe 35, ma non direttamente rivendicati dal marchio anteriore e pi&ugrave; precisamente: Servizi di vendita al dettaglio resi da esercizi commerciali della distribuzione organizzata, in relazione ai seguenti prodotti: articoli ed attrezzi per il bricolage, per la manutenzione e l&rsquo;arredo della casa e per il giardinaggio, prodotti tessili, prodotti per l&rsquo;edilizia, articoli elettrodomestici ed altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione sonora e visiva, materiale elettrico, prodotti di meccanica strumentale, prodotti per lo sport e il tempo libero, libri e altre pubblicazioni non quotidiane, compresi gli audio-visivi; lavori di ufficio. Questa sentenza dimostra che la descrizione delle classi merceologiche pu&ograve; essere di vitale importanza per la sopravvivenza di un marchio. Per quanto riguarda la somiglianza, infatti, il Tribunale ha valutato insieme gli elementi denominativi e figurativi ed ha considerato che la <strong>comparazione visiva</strong> tra i segni in conflitto deve essere effettuata in base all&rsquo;insieme dei loro vari elementi costituitivi (compresa la grafica ed i colori). A seguito della comparazione visiva dei segni in conflitto, il marchio richiesto e il marchio anteriore, considerati ognuno nel proprio complesso, sono stati considerati sufficientemente simili sul piano visivo. Da un puto di <strong>vista fonetico</strong> i marchi sono molto simili, cos&igrave; come anche da un punto di <strong>vista concettuale</strong>. Nel complesso, considerando che i due marchi hanno elementi sia figurativi che verbali e considerando che il consumatore medio far&agrave; pi&ugrave; facilmente riferimento al nome che alla descrizione dell&rsquo;elemento figurativo per citare il prodotto o servizio che il marchio contraddistingue, ha concluso per la sussistenza del rischio di confusione e sulla nullit&agrave; del marchio successivo BRICOCENTER. Consulta il testo integrale della sentenza: <a href="http://www.dirittoeconsulenza.it/wp-content/uploads/2012/02/Tribunale-di-primo-grado-delle-Comunit%C3%A0-Europee-28-giugno-2011-n.-478_092.pdf" rel="nofollow">Tribunale di primo grado delle Comunit&agrave; Europee 28 giugno 2011, n. 478_09</a></p>
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		<title>Morte genitore &#8211; successione figli</title>
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		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 19:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beatrice Mannarini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domanda & Risposta]]></category>
		<category><![CDATA[eredità]]></category>
		<category><![CDATA[morte genitore]]></category>
		<category><![CDATA[successione]]></category>

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In caso di morte di uno dei due genitori, nell&#8217;asse ereditario vanno considerati solo i figli oppure anche i nipoti diretti e i relativi coniugi?
Alla morte di un genitore, in virt&#249; delle norme sulla successione legittima, gli succedono (ai sensi dell&#8217;articolo 581, codice civile) il coniuge e l&#8217;unico figlio: e in tal caso l&#8217;eredit&#224; si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">In caso di morte di uno dei due genitori, nell&rsquo;asse ereditario vanno considerati solo i figli oppure anche i nipoti diretti e i relativi coniugi?</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Alla morte di un genitore, in virt&ugrave; delle norme sulla successione legittima, gli succedono (ai sensi dell&rsquo;articolo 581, codice civile) il coniuge e l&rsquo;unico figlio: e in tal caso l&rsquo;eredit&agrave; si devolve in parti uguali tra coniuge superstite e figlio; i figli: e in tal caso un terzo del patrimonio ereditario &egrave; destinato al coniuge, e i due terzi si dividono tra tutti i figli (qualunque sia il loro numero. Nuore e generi non sono parenti del defunto, e quindi non partecipano alla successione. Solo ne caso in cui uno dei figli sia morto prima del genitore, ed abbia a sua volta lasciato figli, questi ultimi (soli, e non il coniuge del figlio) ricevono la stessa quota che avrebbe ricevuto il loro genitore se fosse sopravvissuto il genitore: ci&ograve; in base all&rsquo;istituto della rappresentazione, regolato dagli articoli 467, 468 e 469 del codice civile.</div>
<div style="text-align: justify;"><em><br></em></div>
<div style="text-align: justify;"><em>In caso di morte di uno dei due genitori, nell&rsquo;asse ereditario vanno considerati solo i figli oppure anche i nipoti diretti e i relativi coniugi?</em></div>
<div style="text-align: justify;"><em><br></em></div>
<div style="text-align: justify;">Alla morte di un genitore, in virt&ugrave; delle norme sulla successione legittima, gli succedono &nbsp;il coniuge e l&rsquo;unico figlio: e in tal caso l&rsquo;eredit&agrave; si devolve in parti uguali tra coniuge superstite e figlio; i figli: e in tal caso un terzo del patrimonio ereditario &egrave; destinato al coniuge, e i due terzi si dividono tra tutti i figli. Nuore e generi non sono parenti del defunto, e quindi non partecipano alla successione. Solo ne caso in cui uno dei figli sia morto prima del genitore, ed abbia a sua volta lasciato figli, questi ultimi (soli, e non il coniuge del figlio) ricevono la stessa quota che avrebbe ricevuto il loro genitore se fosse sopravvissuto il genitore: ci&ograve; in base all&rsquo;istituto della rappresentazione, regolato dagli articoli 467, 468 e 469 del codice civile.</div>

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		<title>Morte fratello &#8211; successione</title>
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		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 19:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beatrice Mannarini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domanda & Risposta]]></category>
		<category><![CDATA[eredità]]></category>
		<category><![CDATA[morte fratello]]></category>
		<category><![CDATA[successione]]></category>

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		<description><![CDATA[

Da poco &#232; deceduto mio fratello, che era sposato ma non aveva figli. Vorrei sapere se anche io e i miei fratelli, oltre alla moglie, abbiamo diritto di partecipare alla successione.

L&#8217;eredit&#224; di suo fratello si devolve per legge a favore del coniuge, per la quota dei due terzi, e a favore di voi fratelli e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

<p><em>Da poco &egrave; deceduto mio fratello, che era sposato ma non aveva figli. Vorrei sapere se anche io e i miei fratelli, oltre alla moglie, abbiamo diritto di partecipare alla successione.</em></p>
<div style="text-align: justify; "><em><br></em></div>
<div style="text-align: justify; ">L&rsquo;eredit&agrave; di suo fratello si devolve per legge a favore del coniuge, per la quota dei due terzi, e a favore di voi fratelli e della mamma, per la residua quota di un terzo. La legge riconosce, in tal caso, agli ascendenti almeno la quota di un quarto dell&rsquo;eredit&agrave;. Se non esiste un testamento che nomini il coniuge superstite erede universale, avrete diritto, quali eredi legittimi, alla quota indicata. Per divenire titolari del patrimonio &egrave; necessario procedere all&rsquo;accettazione dell&rsquo;eredit&agrave;; effettuato tale adempimento il coniuge superstite non potr&agrave; negarvi i diritti che la legge vi riserva. Se suo fratello risultava coniugato in regime di comunione legale e se gli immobili e i beni sono stati acquistati dopo il matrimonio, cadr&agrave; in successione la quota pari a un mezzo dei medesimi.</div>

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