L’art. 155 disciplina le modalità con le quali ciascun coniuge provvede al mantenimento dei figli. Ogni genitore dovrà contribuire in misura proporzionale al proprio reddito; ove necessario, però, il giudice potrà disporre la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, considerando, in particolare:
a) le attuali esigenze del figlio;
b) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
c) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
d) le risorse economiche di entrambi i genitori;
e) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
Il legislatore ha introdotto questa disposizione per sottolineare come l’affidamento congiunto non comporti di per sé un onere paritario di mantenimento a carico dei coniugi, per il semplice fatto che tale affidamento non è riservato esclusivamente a genitori che abbiano parità di reddito. Anzi, onde evitare che l’affido condiviso venga a gravare in maniera eccessiva sul coniuge che percepisca reddito inferiore, viene predisposto l’assegno integrativo. Questa misura attua il principio espresso all’art. 30 della Costituzione e poi ripreso dagli artt. 147 e 148 c.c., secondo il quale l’obbligo di mantenimento va adempiuto in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo.
Tale assegno è, poi, soggetto ad adeguamento automatico ISTAT, in difetto di altri paramenti indicati dalle parti o dal giudice. Quest’ultimo, nel caso in cui le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, potrà disporre accertamenti tramite polizia tributaria sui beni e sui redditi oggetto di contestazione.
Tutti provvedimenti concernenti l’affidamento, l’attribuzione dell’esercizio della potestà nonché le disposizioni relative alla misura e alla modalità di contribuzione possono essere in ogni tempo soggette a revisione, su domanda dei genitori (art. 155 ter c.c.).

