Come è regolato il mantenimento della prole? :: Diritto & Consulenza

Argomento | Domanda & Risposta

Come è regolato il mantenimento della prole?

Pubblicato il 24 settembre 2009 da Beatrice Mannarini

L’art. 155 disciplina le modalità con le quali ciascun coniuge provvede al mantenimento dei figli. Ogni genitore dovrà contribuire in misura proporzionale al proprio reddito; ove necessario, però, il giudice potrà disporre la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, considerando, in particolare:
a)    le attuali esigenze del figlio;
b)    il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
c)    i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
d)    le risorse economiche di entrambi i genitori;
e)    la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
Il legislatore ha introdotto questa disposizione per sottolineare come l’affidamento congiunto non comporti di per sé un onere paritario di mantenimento a carico dei coniugi, per il semplice fatto che tale affidamento non è riservato esclusivamente a genitori che abbiano parità di reddito. Anzi, onde evitare che l’affido condiviso venga a gravare in maniera eccessiva sul coniuge che percepisca reddito inferiore, viene predisposto l’assegno integrativo. Questa misura attua il principio espresso all’art. 30 della Costituzione e poi ripreso dagli artt. 147 e 148 c.c., secondo il quale l’obbligo di mantenimento va adempiuto in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo.
Tale assegno è, poi, soggetto ad adeguamento automatico ISTAT, in difetto di altri paramenti indicati dalle parti o dal giudice. Quest’ultimo, nel caso in cui le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, potrà disporre accertamenti tramite polizia tributaria sui beni e sui redditi oggetto di contestazione.
Tutti provvedimenti concernenti l’affidamento, l’attribuzione dell’esercizio della potestà nonché le disposizioni relative alla misura e alla modalità di contribuzione possono essere in ogni tempo soggette a revisione, su domanda dei genitori (art. 155 ter c.c.).

  1. (obbligatorio)
  2. (obbligatorio)
  3. (è richiesta una e-mail valida)
  4. (obbligatorio)