Presupposti necessari affinché sorga tale diritto sono la non addebitabilità della separazione e l’inesistenza di adeguati redditi propri (art. 156, comma 1).
Il concetto di adeguatezza presuppone un paramento di riferimento che viene in modo pressoché unanime dalla giurisprudenza rinvenuto nel tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Il tenore di vita cui la giurisprudenza si riferisce è non solo quello effettivamente goduto in costanza di matrimonio, ma anche quello meramente potenziale, non avendo rilievo il più modesto stile di vita eventualmente subito o tollerato dalle parti.
L’entità dell’assegno, commisurata a “quanto necessario per il mantenimento” (art. 156, primo comma, c.c.), andrà stabilita avuto riguardo alle circostanze e ai redditi dell’obbligato (art. 156, secondo comma, c.c.), sicché occorrerà considerare tutti i cespiti patrimoniali nella disponibilità dell’obbligato, e non solo i redditi da lavoro.
Nel determinare l'entità dell'assegno il giudice dovrà, inoltre, tenere conto dei redditi dell’obbligato e delle esigenze di sostentamento di quest'ultimo, non potendo prevedere la corresponsione dell’assegno ove questo venga ad incidere sul minimo indispensabile per la sopravvivenza.
Infine, come espressamente disposto dall’art. 155 quater, nella regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi, il giudice deve tenere conto anche dell’assegnazione della casa coniugale e dei maggiori oneri che possono per questo gravare sul coniuge obbligato.

