Separazione – abitazione in comodato d’uso – spese straordinarie :: Diritto & Consulenza

Separazione – abitazione in comodato d’uso – spese straordinarie

Pubblicato il 27 gennaio 2012 da Beatrice Mannarini

Corte di cassazione – Sentenza 27 gennaio 2012 n. 1216
Il genitore che, in caso di matrimonio della figlia, concede alla costituenda famiglia un immobile di sua proprietà in comodato d’uso, qualora,  successivamente la figlia si separi, non è tenuto a restituire all’ex genero le spese sostenute per la ristrutturazione dell’abitazione.
Lo ha affermato la Cassazione secondo la quale l’assegnazione della casa coniugale a un coniuge non fa venir meno il contratto di comodato in essere, con la conseguenza che il genitore non è tenuto a rimborsare all’ex genero le spese sostenute durante la convivenza familiare per la migliore sistemazione dell’abitazione coniugale. Il comodatario, infatti, se deve affrontare spese di manutenzione anche straordinarie, al fine di utilizzare la cosa, può liberamente scegliere di provvedervi o meno, ma se decide di affrontarle lo fa nel suo esclusivo interesse e non può conseguentemente pretenderne il rimborso dal comodante.
Corte di cassazione – Sentenza 27 gennaio 2012 n. 1216

Il genitore che, in caso di matrimonio della figlia, concede alla costituenda famiglia un immobile di sua proprietà in comodato d’uso, qualora,  successivamente la figlia si separi, non è tenuto a restituire all’ex genero le spese sostenute per la ristrutturazione dell’abitazione.
Lo ha affermato la Cassazione secondo la quale l’assegnazione della casa coniugale a un coniuge non fa venir meno il contratto di comodato in essere, con la conseguenza che il genitore non è tenuto a rimborsare all’ex genero le spese sostenute durante la convivenza familiare per la migliore sistemazione dell’abitazione coniugale. Il comodatario, infatti, se deve affrontare spese di manutenzione anche straordinarie, al fine di utilizzare la cosa, può liberamente scegliere di provvedervi o meno, ma se decide di affrontarle lo fa nel suo esclusivo interesse e non può conseguentemente pretenderne il rimborso dal comodante.
  1. (obbligatorio)
  2. (obbligatorio)
  3. (è richiesta una e-mail valida)
  4. (obbligatorio)