Tale decreto può contenere disposizioni circa la cessazione della condotta lesiva e l’allontanamento dalla casa familiare del soggetto che ponga tale comportamento aggiungendovi e, ove occorra, ulteriori prescrizioni volte ad inibire l’accesso ai luoghi abitualmente frequentati dall’istante, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia d’origine, i luoghi di istruzione della prole della coppia.
Il giudice inoltre può disporre l’intervento dei servizi sociali o di un centro di mediazione familiare ed il pagamento di un assegno periodico a favore delle persone conviventi che, per l’effetto dei provvedimenti adottati, restino privi di mezzi adeguati di sostentamento, fissandone altresì modalità e tempi di pagamento e prescrivendo, se del caso, il versamento diretto di tale somma da parte del datore di lavoro dell’obbligato.

