In merito ai rapporti patrimoniali tra conviventi, sia dottrina che giurisprudenza sono concordi nel ritenere che, stante la assoluta volontarietà caratterizzante la convivenza more uxorio, nessun obbligo di contribuzione a carico dei conviventi possa essere configurabile, in mancanza di un’espressa previsione di legge. Ciò comporta l’insussistenza di alcun diritto al mantenimento o agli alimenti sia durante la convivenza sia a seguito della sua cessazione.
Solo nel caso di prole, a seguito della cessazione della convivenza, il convivente affidatario della stessa potrà richiedere un assegno per il mantenimento del figlio.

