CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE – 19 maggio 2010, n.12308
Qualora la conflittualità della coppia genitoriale che intende separarsi sia così elevata da non permettere ai genitori di assolvere serenamente ai propri obblighi educativi e da far si che il minore si trova in uno stato di gravissimo disagio psicologico, il figlio può essere affidato ai servizi sociali.
consulta il testo della sentenza CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE – SENTENZA 19 maggio 2010, n.12308
Altri Articoli che Potrebbero Interessarti: