CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE – SENTENZA 17 dicembre 2009, n.26587
L’affidamento c.d. “condiviso”, comportante la bigenitorialità che si estrinseca nell’esercizio della potestà da parte di entrambi genitori e nella condivisione delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore, è da considerarsi come regola, sicché l’affidamento esclusivo si pone non più come eccezione e ha pertanto carattere residuale.
Alla regola dell’affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l’interesse del minore”, situazione che si realizza quando venga riscontrata a carico di uno dei genitori una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell’affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un’obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore).
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