CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE – SENTENZA 31 marzo 2010, n.7961
Lo stato di adottabilità può essere dichiarato non solo quando sussiste una situazione di abbandono caratterizzata dal rifiuto intenzionale ed irrevocabile dell’adempimento dei doveri genitoriali e parentali, ma anche quando, nonostante la disponibilità dei parenti del minore a crescere quest’ultimo, sia stata verificata una situazione di fatto obiettiva che impedisca o ponga in pericolo il sano sviluppo psicofisico del minore, come nel caso della forte ed insanabile conflittualità tra la madre ed i consuoceri della bimba.
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