Atteso che tutti gli impianti per pubbliche affissioni e/o pubblicitari occupano in quanto tali il suolo pubblico, essi sono necessariamente soggetti esclusivamente all’imposta sulla pubblicità che comprende per intero (ed anche nel caso di omesso versamento della stessa) la tassa di occupazione di suolo pubblico.
CORTE DI CASSAZIONE, ORDINANZA n. 18442 del 19/8/2009
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