DIRITTO BANCARIO
La disciplina riguardante i rapporti tra intermediari e clienti in materia bancaria (cd. “disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari”), emanata con l’obiettivo di rendere noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e le loro variazioni, favorendo in tal modo anche la concorrenza in ambito bancario, ha subito recentemente importanti interventi di modifica da parte di Banca d’Italia. Uno degli obiettivi principali di tali interventi è quello di garantire l’effettività della trasparenza nel rapporto tra la banca e il cliente.
I principali strumenti previsti dalla disciplina citata sono i seguenti:
1. Pubblicità pre-contrattuale e contrattuale su tassi, prezzi, altre condizioni praticate dalla banca e sui principali strumenti di tutela previsti in favore dei clienti (e.g. consegna del documento contenente i principali diritti del cliente, di guide pratiche sul funzionamento del contratto di conto corrente e mutuo, del foglio informativo, del documento di sintesi, comunicazione dell’Indicatore Sintetico di Costo (ISC) nei contratti di mutuo, nelle aperture di credito, conto corrente e nelle altre forme di finanziamento, consegna al cliente di una copia del contratto prima e dopo la sua sottoscrizione, possibilità per il cliente di proporre reclamo e di adire l’Arbitro Bancario Finanziario).
2. Requisiti di forma e contenuto minino dei contratti.
3. Forme di tutela nei casi di variazione unilaterale delle condizioni contrattuali: è previsto che l’intermediario comunichi espressamente al cliente le variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali con preavviso minimo di trenta giorni, il cliente può recedere dal contratto senza spese entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, in mancanza la modifica si intende approvata.
4. Comunicazioni periodiche idonee a informare il cliente sull’andamento del rapporto contrattuale: è previsto l’invio periodico del rendiconto o dell’estratto conto e del documento di sintesi i quali possono essere contestati dal cliente entro 60 gg. dal ricevimento.
5. Regole specifiche in caso di tecniche di comunicazione a distanza.
Per completezza, con riferimento al rapporto tra banca e cliente, oltre alle novità normative appena citate debbono menzionarsene anche altre di carattere centrale: si pensi (i) agli interventi giurisprudenziali in tema di interessi anatocistici e di condizioni di legittimità dell’iscrizione di un credito verso un cliente presso la Centrale Rischi tenuta dalla Banca d’Italia, (ii) agli interventi in tema di rinegoziazione e surrogazione nei contratti di mutuo attuati dal cd. Decreto Bersani bis e (iii) agli interventi in tema di nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto commissioni di massimo scoperto, attuati dal cd. Decreto Anticrisi.
La complessità del rapporto tra banca e clienti, il più delle volte sprovvisti di competenze tecniche adeguate, richiede il supporto di un professionista preparato in grado di compiere una approfondita valutazione e di intervenire nella (eventuale) fase patologica del rapporto.
L’inadempimento da parte della banca degli obblighi di comportamento appena citati comporta infatti delle conseguenze in ordine alla validità del contratto bancario sottoscritto dal cliente, nonché in termini di responsabilità di quest’ultimo, che il cliente può far valere nelle sedi competenti.
I professionisti di Diritto&Consulenza offrono ai propri clienti assistenza in ogni fase e per ogni aspetto del rapporto tra banca e cliente.
DIRITTO FINANZIARIO
Il quadro normativo riguardante l’intermediazione dei prodotti finanziari in Italia si è arricchito nell’ultimo biennio grazie a importanti interventi legislativi che hanno operato sia sul lato della disciplina dei prodotti sia su quello del rapporto tra intermediari ed investitori.
Questi interventi si sono mossi lungo le seguenti principali direttrici:
1. Centralità della posizione del cliente: nella prestazione dei servizi di investimento gli intermediari debbono agire sempre in modo da servire al meglio gli interessi dei loro clienti.
2. Modularità dei servizi: in relazione ai differenti servizi prestati e alla tipologia di investitori coinvolti è rafforzata la differenziazione e graduazione delle regole di condotta in capo agli intermediari.
3. Regolamentazione degli obblighi informativi: si introduce una disciplina dettagliata degli obblighi di informazione degli intermediari che tiene conto (i) delle modalità in base alle quali il rapporto con l’investitore si instaura (es: presso la sede dell’intermediario, tramite promotore finanziario, mediante tecniche di comunicazione a distanza), (ii) di ogni fase del rapporto con l’investitore, incluso il momento delle comunicazioni di marketing, (iii) dell’eventuale interesse ulteriore che l’intermediario possa avere nella instaurazione di detto rapporto con l’investitore (conflitto di interessi).
4. Contrattualizzazione dei rapporti tra intermediario e cliente: tutti i servizi di investimento, con esclusione del solo servizio di consulenza, devono essere forniti dall’intermediario sulla base di un apposito contratto scritto di cui è predefinito il contenuto essenziale.
5. Disciplina della remunerazione dell’intermediario: il pagamento e la ricezione di incentivi, specie ove esso costituisca una modalità di remunerazione “indiretta” per il servizio prestato al cliente dall’intermediario, è sottoposto a severe regole informative e di ammissibilità.
La complessità del rapporto tra intermediari e clienti, il più delle volte sprovvisti di competenze tecniche adeguate, richiede il supporto di un professionista preparato in grado di compiere una approfondita valutazione e di intervenire nella (eventuale) fase patologica del rapporto.
La violazione da parte dell’intermediario di ciascuna delle regole appena citate comporta infatti delle conseguenze in ordine alla validità del contratto di investimento e degli ordini di sottoscrizione di singoli strumenti finanziari, nonché in termini di responsabilità nei confronti dell’investitore, che questi può far valere nelle sedi competenti.
I professionisti di Diritto&Consulenza offrono ai propri clienti assistenza in ogni fase del rapporto con gli intermediari finanziari.

