Cassazione Civile, Sez. II, sentenza n. 23686 del 9 novembre 2009
In materia condominiale, quando si è perfezionato il trasferimento della proprietà dell’immobile di proprietà esclusiva di uno dei condomini, quest’ultimo non è obbligato al pagamento degli oneri condominiali ex art. 1104 cod.civ.
Con tale trasferimento egli infatti perde la qualità di condomino e non è soggetto all’obbligo indicato atteso che il pagamento degli oneri condominiali è collegato al rapporto di natura reale che lega il condomino alla proprietà dell’immobile.
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