E’ possibile parlare di sopraelevazione, ai sensi dell’art. 1127 c.c., quando il proprietario dell’ultimo piano dell’edificio condominiale esegua lavori di nuova costruzione o modifichi, ampliandoli, locali già esistenti ma non opere che, per loro caratteristiche strutturali, comportino una trasformazione del tetto tale da sottrarlo alla sua destinazione in favore degli altri condomini e ad attrarlo nella sfera della sua disponibilità esclusiva.
Cassazione Civile, Sez. II, sentenza 07.02.2008 n. 2865
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Il condomino che aliena il proprio appartamento non è tenuto al pagamento degli oneri condominiali
Lastrico solare, terrazza a livello, infiltrazioni, danni, obbligo risarcitorio
Pagamento oneri condominiali: non sussiste azione diretta nei confronti del conduttore
Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone – quiete pubblica
Obbligazioni contratte dall’amministratore e responsabilità dei condomini