Corte di Cassazione, Sezione II Civile, Sentenza 21 maggio – 24 giugno 2008, n. 17201
Per il pagamento degli oneri condominiali, il condominio non ha azione diretta nei confronti del conduttore o di chi occupa in ogni caso l’appartamento senza esserne il proprietario.
La Cassazione ha infatti stabilito che, nel condominio, tutti i rapporti interni, di natura reale o obbligatoria e che si riferiscono alle cose comuni ed alla loro amministrazione, hanno titolo nel diritto di proprietà individuale dei singoli condomini e in quello di proprietà collettiva e non possono coinvolgere terzi.
Pertanto per i crediti relativi alla gestione delle parti comuni dell’edificio (a carico esclusivamente dei singoli condomini, come tra l’altro espressamente previsto dall’art. 1123 c.c) il condominio e, per esso, i singoli condomini possono agire esclusivamente nei confronti di altro condomino, ma non nei confronti del conduttore o comunque di chi occupa l’appartamento senza esserne il proprietario.
Non sussiste cioè azione diretta nei confronti del terzo.
Consulta il testo integrale della sentenza n. 17201 del 24.06.2008.
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