Cassazione Civile, Sez. III, sentenza 13.12.2007 n. 26239
La terrazza a livello di un edificio condominiale, anche se in proprietà o uso esclusivi di un singolo condomino ha la stessa funzione di copertura del lastrico solare nei confronti degli appartamenti sottostanti.
Pertanto tutti i condomini hanno l’obbligo di provvedere alla riparazione o alla ricostruzione della terrazza unitamente al proprietario o titolare del diritto di uso esclusivo.
Allo stesso modo, per i danni cagionati all’appartamento sottostante per infiltrazioni provenienti dal lastrico, che presenta deterioramenti dovuti a difetto di manutenzione, sono responsabili tutti i condomini obbligati alla manutenzione secondo le proporzioni previste dall’art. 1126 cc.
Ovvero: per i due terzi, i condomini ai quali il lastrico serve da copertura, in proporzione dei due terzi, ed il titolare della proprietà o dell’uso esclusivo, in ragionedelle altre utilità, nella misura del terzo residuo.
Consulta il testo integrale della sentenza n. 26239 del 13.12.2007
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