Nel valutare l’adeguatezza dell’operazione l’intermediario deve tener conto di una complessa serie di fattori, tra cui le caratteristiche soggettive dell’investitore e le caratteristiche oggettive dell’operazione, e formulare il giudizio di adeguatezza mettendo in rapporto gli uni con con gli altri.
Che le obbligazioni Lehman Brothers fossero ufficialmente titoli non a rischio (con rating A o A+) non esonerava l’intermediario dal dovere di tenere in considerazione, ai fini del giudizio di adeguatezza, circostanze quali la natura “corporate” del titolo (emesso cioè da una Banca d’affari americana), che comporta, rispetto a titoli emessi da uno stato sovrano, un maggiore rischio di perdita del capitale investito, e la particolare congiuntura economico-finanziaria al momento dell’acquisto, caratterizzata da un notevole rialzo dei tassi interbancari, in ragione del clima di reciproca sfiducia tra i vari istituti.
Ne consegue che l’intermediario non solo avrebbe dovuto informare l’investitore dei rischi propri di tali titoli, ma anche dell’inadeguatezza degli stessi in relazione ad un profilo di rischio sostanzialmente basso dell’investitore.
Tribunale di Udine, 5 marzo 2010
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