In caso di separazione o divorzio, sul coniuge economicamente più forte ricade l’obbligo del versamento di un assegno di mantenimento mensile a favore dei figli, se minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, e della ex moglie, se economicamente debole.
L’art. 337 ter c.c., introdotto con il D.Lgs. n. 154/2013, prevede che ciascuno dei genitori deve provvedere al mantenimento dei figli, tanto con riferimento alle spese ordinarie che straordinarie, in misura proporzionale al proprio reddito, tenuto conto dei seguenti elementi:
1. le attuali esigenze del figlio;
2. il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi genitori;
3. i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4. le risorse economiche di entrambi genitori;
5. la valenza economica dei compiti domestici e di cura svolti da ciascun genitore.
Nello specifico l’assegno di mantenimento a favore della prole serve a coprire le spese prevedibili e preventivabili. Molte sono le pronuncie giusrisprudenziali che hanno specificato quali spese debbano qualificarsi come ordinarie, tra queste: il vestiario, il materiale di cancelleria, l’abbigliamento per lo svolgimento dell’attività fisica a scuola, la quota di iscrizione alle gite scolastiche, le c.d. cure ordinarie, come le visite pediatriche, l’acquisto di medicinali da banco o comunque di uso frequente, le visite di controllo routinari.
Le spese ordinarie vengono normalmente sostenute dal genitore collocatario, senza il necessario consenso dell’altro genitore.
Necessario ed indispensabile è, invece, il consenso del genitore non collocatario nel caso di spese straordinarie, quali:
1. spese medico-specialistiche, protesiche, terapeutiche non coperte dal SSN; da queste vanno escluse le spese sanitarie relative ad una normale visita di controllo o all’acquisto di medicinali come antibiotici, antipiretici, sciroppi espettoranti e, più in generale, medicinali da banco;
2. particolari attrezzature scolastiche di norma escluse dall’ordinario equipaggiamento scolastico (ad es. computer e relativi accessori ed aggiornamenti); gite scolastiche; tasse universitarie; devono considerarsi ordinarie, invece, le spese relative materiale didattico e di cancelleria, oltre ai libri di testo;
3. corsi di ordinaria pratica sportiva e scoutistica con relative attrezzature e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi e campi scuola, partecipazione a tornei di categoria;
4. centri-vacanza, soggiorni estivi a iniziative delle locali Parrocchie e/o enti analoghi (es. Comune) e luoghi assimilati;
5. imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private;
6. patente di guida, acquisto e manutenzione di auto e motocicli;
7. polizza vita, infortuni, danni civili a terzi o comunque intestate alla prole;
8. corsi privati per l’apprendimento delle lingue straniere, soggiorno all’estero, vacanze estive e/o invernali, viaggi di istruzione.
Poichè l’assegno di mantenimento serve a coprire le esigenze quotidiane della prole, basta il mancato pagamento di una sola mensilità dell’assegno di mantenimento previsto a favore dei figli e/o del coniuge economicamente più debole per far si che il Giudice obblighi l’ex coniuge (o il suo datore di lavoro) a versarti quanto dovuto.
A tal fine i nostri consulenti redigeranno un’apposita istanza e cureranno i tuoi interessi fino a quando il Giudice non pronunci il decreto di pagamento e, qualora il comportamento omissivo persista, ti consiglieranno su come tutelare i tuoi diritti anche sotto l’aspetto penale.
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